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Legislazione Toscana |
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Disposizioni in materia di energia (L.R. 24/02/2005, n. 39) |
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SOMMARIO
Capo I - Ambito e finalità della disciplina
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Competenze della Regione e degli enti locali
Art. 4 - Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali
Capo II - Programmazione ed organizzazione regionale
Sezione I - Programmazione regionale
Art. 5 - Sistema della programmazione regionale
Art. 6 - Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)
Art. 7 - Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER
Art. 8 - Governo del territorio in funzione di attività energetiche
Sezione II - Organizzazione regionale in materia di energia
Art. 9 - Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell'energia
Capo III - Disciplina delle attività energetiche
Art. 10 - Costruzione ed esercizio degli impianti
Art. 11 - Autorizzazione unica
Art. 12 - Procedimento unificato
Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili
Art. 14 - Concessioni minerarie e di derivazione d'acqua, ai fini di produzione
di energia
Art. 15 - Utilizzo diretto del calore geotermico
Art. 16 - Denuncia di inizio dell'attività
Art. 17 - Attività libera
Art. 18 - Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza
Art. 19 - Decadenza, revoca e sospensione
Art. 20 - Sanzioni amministrative
Art. 21 - Ripristino dei luoghi
Capo IV - Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico
ed interventi di compensazione ambientale
Art. 22 - Incentivi finanziari
Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici
Art. 24 - Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia
Art. 25 - Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti
Art. 26 - Misure di compensazione ambientale
Capo V - Servizi d'interesse generale dell'energia
Art. 27 - Diritto di accesso ai servizi energetici
Art. 28 - Servizi d'interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione
di energia
Art. 29 - Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell'energia
Art. 30 - Promozione dei mercati dell'energia elettrica e del gas
Art. 31 - Tutela dei consumatori
Art. 32 - Contratti di servizio e diritti dei consumatori
Art. 33 - Segnalazioni e reclami
Capo VI - Disposizioni per la tutela dall'inquinamento luminoso
Art. 34 - Stazioni astronomiche e aree naturali protette
Art. 35 - Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso
Art. 36 - Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche
Art. 37 - Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna
Capo VII - Norme finali e transitorie
Art. 38 - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
Art. 39 - Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione
Art. 40 - Disposizioni finanziarie
Art. 41 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 79/1998
Art. 42 - Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni
statali
Art. 43 - Decorrenza degli effetti
Allegato A - Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione
di impianti di illuminazione esterna
CAPO I - Ambito e finalità della disciplina
Art. 01 (Oggetto)
1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli
obblighi internazionali e in applicazione dell'articolo 117, terzo e quarto
comma della Costituzione e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia), la presente legge disciplina
le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione,
il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura
e l'uso dell'energia.
2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della
presente legge e delle norme di attuazione di essa deve attribuirsi, salvo
diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa
comunitaria vigente nella materia.
Art. 02 (Finalità)
1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per i
seguenti obiettivi:
a) soddisfazione delle esigenze energetiche della
vita civile e dello sviluppo economico della Regione, secondo criteri di
efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, con l'obiettivo del
contenimento dei costi per le utenze;
b) compatibilità delle attività oggetto
della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le
esigenze di tutela dell'ambiente e della salute;
c) razionalizzazione della produzione;
d) razionalizzazione degli usi energetici anche in
funzione di risparmio energetico;
e) promozione delle fonti rinnovabili;
f) riduzione della dipendenza dalle fonti fossili
e diversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse
locali;
g) armonizzazione delle infrastrutture energetiche
con il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione
territoriale e di quanto previsto in merito alla tutela del paesaggio;
h) prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso
inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle
aree a cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta celeste.
2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo
e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento
delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 03 (Competenze della Regione e degli enti locali)
1. Le funzioni previste dagli articoli 28 e 29 della presente legge spettano:
a) alla Regione in materia di energia elettrica;
b) ai comuni, anche in forma associata, nei restanti
casi.
2. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni di cui agli articoli
11, 13, 15 ed alle concessioni di cui all'articolo 14 sono di competenza:
a) della Regione, quando riguardano impianti geotermici,
impianti eolici di potenza superiore a 50 chilowatt, nonché linee
e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica
di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge
regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione
di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;
b) delle province negli altri casi.
3. Le funzioni amministrative relative alle denunce di inizio attività
sono di competenza:
a) per gli interventi su opere esistenti o in corso
di realizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 16, dell'amministrazione
competente per la relativa tipologia di opera;
b) per le nuove opere di cui al comma 3 dell'articolo
16, dei comuni.
4. Le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste
dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)
spettano all'amministrazione competente per l'autorizzazione o la denuncia
di inizio dell'attività (DIA) ai sensi della presente legge, per le
stesse linee e impianti elettrici.
5. Le potestà previste dall'articolo 131 del r.d. 1775/1933, in caso
di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche
destinate a servizio pubblico, spettano alla Regione.
6. Le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni relative alle
attività disciplinate dalla presente legge spettano:
a) alla Regione, o soggetto da essa incaricato, in
relazione alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25;
b) ai comuni per la prevenzione dell'inquinamento
luminoso di cui all'articolo 35, comma 8, nonché per l'efficienza
energetica in edilizia di cui all'articolo 23;
c) all'amministrazione competente per l'autorizzazione,
concessione, o denuncia di inizio dell'attività negli altri casi.
7. Sono altresì di competenza della Regione l'approvazione e l'attuazione
degli strumenti di incentivazione e di programmazione di cui all'articolo
5.
8. La Regione e gli enti locali per le rispettive competenze:
a) gestiscono attività per le finalità
della presente legge;
b) valorizzano il loro ruolo di utenti consumatori
di energia e di promotori di alternative produttive;
c) svolgono attività di divulgazione e di
promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie
oggetto della presente legge, anche per il loro personale.
Art. 04 (Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali)
1. La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o
di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, seguendo gli
indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all'articolo
6 e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. Per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative a livello interregionale
e nazionale, la Regione promuove intese con le altre regioni ai sensi dell'articolo
117, ottavo comma, della Costituzione ed accordi in sede di Conferenza Stato
- Regioni e di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle competenze della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato
- città ed autonomie locali).
3. La Regione partecipa alla definizione degli atti di indirizzo e di programmazione
per la localizzazione e realizzazione delle reti nazionali, tenendo altresì
conto delle indicazioni dei piani territoriali di coordinamento delle province
interessate e, qualora le previsioni siano difformi da quanto in essi previsto,
promuove il coinvolgimento degli enti locali interessati, ai fini del necessario
coordinamento.
4. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione, comunque
denominata, è riservata allo Stato, la Regione rilascia il relativo
atto di intesa, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati
nel processo di formazione delle proprie decisioni.
5. La Regione può subordinare l'atto di intesa di cui al comma 4 alla
stipula dell'accordo di cui all'articolo 26, comma 2.
CAPO II - Programmazione ed organizzazione regionale
Sezione I - Programmazione regionale
Art. 05 (Sistema della programmazione regionale)
1. Il sistema della programmazione in materia di energia è costituito
da:
a) il piano di indirizzo energetico regionale (PIER);
b) i provvedimenti attuativi del PIER;
c) il documento di monitoraggio e valutazione.
Art. 06 (Piano di indirizzo energetico regionale: PIER)
1. Il PIER, sulla base degli indirizzi del programma regionale di sviluppo
(PRS), definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica.
2. Il PIER, elaborato nel rispetto dell'articolo 10 della legge regionale
11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), individua
le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo
2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze delle persone e delle imprese,
della salvaguardia dell'ambiente e tenendo conto delle prospettive del mercato,
definisce in particolare:
a) i fabbisogni energetici stimati e le relative
dotazioni infrastrutturali necessarie;
b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza
energetica negli usi finali;
c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione
della dipendenza dalle fonti fossili;
e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;
f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche,
tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione,
trasmissione e trasporto di energia presentano;
g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso;
h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni
ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse
necessarie.
3. Le previsioni finanziarie del PIER operano nei limiti ed in conformità
con le previsioni del bilancio pluriennale.
4. Il PIER è soggetto, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata
sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti
sulla salute umana secondo modalità e procedure definite dalla normativa
regionale in materia di programmazione.
5. La Giunta regionale predispone la proposta di PIER, assicurando il confronto
con i soggetti istituzionali e le parti sociali, con le modalità previste
dall'articolo 15 della l.r. 49/1999.
6. Il PIER è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e
trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas.
7. Il PIER dispone di norma per periodi corrispondenti a quelli del PRS,
ma può essere soggetto ad aggiornamento durante il suo periodo di
validità, anche con riferimento a singole parti, qualora la Giunta
regionale valuti sia necessaria una modifica dei suoi contenuti essenziali.
Art. 07 (Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER)
1. Il PIER viene attuato con deliberazioni della Giunta regionale che, nel
rispetto delle procedure di cui all'articolo 15 della l.r. 49/1999. , annualmente
specificano gli obiettivi operativi, individuano le modalità di intervento
e definiscono il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un documento di
monitoraggio e valutazione che descrive il quadro conoscitivo del sistema
energetico regionale e i risultati dell'attuazione delle politiche in materia
di energia, sulla base delle attività, delle scadenze temporali, dei
risultati attesi e dei relativi indicatori di efficienza ed efficacia previsti
dal PIER e dai suoi provvedimenti attuativi.
Art. 08 (Governo del territorio in funzione di attività energetiche
1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale
le amministrazioni competenti tengono conto specificamente:
a) dell'impatto delle loro previsioni in relazione
ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della presente legge;
b) delle esigenze di localizzazione degli impianti
di produzione, trasporto e distribuzione di energia individuati dal PIER;
c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti
nel PIER per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
d) delle norme sulla progettazione e gestione degli
impianti e delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
2. Nel rispetto del PIER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione
territoriale e negli atti di governo del territorio previsti dalla legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):
a) tengono conto delle linee ed impianti esistenti
al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni
poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999,
n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici);
b) individuano ambiti territoriali relativi alle
reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione
di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione
dell'energia.
3. I comuni nel rispetto del PIER:
a) dettano disposizioni al fine di promuovere la
produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili
o cogenerativa;
b) adottano negli atti di governo del territorio
e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica
in edilizia;
c) dettano disposizioni concernenti la progettazione,
l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano
modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle
prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
4. Se i progetti degli impianti di cui all'articolo 10, comma 1, sono in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale,
l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli
strumenti stessi anche attraverso l'accordo di pianificazione di cui all'articolo
21 della l.r. 1/2005.
5. Qualora i progetti di impianti di cui all'articolo 10, comma 1, rispondano
alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di pianificazione
di cui alla l.r. 1/2005 e non si provveda ai sensi del comma 4, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998,
n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse
geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla
Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così come modificato dall'articolo
17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 .
Sezione II - Organizzazione regionale in materia di energia
Art. 09 (Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell'energia
1. Per le attività necessarie all'esercizio delle funzioni ed all'attuazione
delle iniziative in materia di energia, la Regione e gli enti locali possono
avvalersi della collaborazione della R.E.A. SpA (Regional Energy Agency)
nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate dall'articolo 10 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche),
come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n.
14, la quale può operare anche in collaborazione con le agenzie provinciali
e comunali per l'energia.
2. Ai fini dei finanziamenti previsti dalla presente legge o da azioni previste
dagli atti di programmazione in materia di energia, la Regione può
chiedere che la rispondenza dei progetti delle opere ai requisiti sia attestata
dalla R.E.A. SpA o da tecnici qualificati che non svolgano altre funzioni
che possano considerarsi incompatibili in relazione agli interessi che vengono
in rilievo.
CAPO III - Disciplina delle attività energetiche
Art. 10 (Costruzione ed esercizio degli impianti)
1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o a denuncia di inizio dell'attività
(DIA), per ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti
locali, la costruzione ed esercizio di impianti per produzione, trasporto,
trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio
di idrogeno, oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma,
nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine di garantire
che tali attività si svolgano in coerenza con le finalità di
cui all'articolo 2, senza pregiudizio degli interessi tutelati dalle leggi,
piani e programmi in materia di sicurezza, salute, ambiente, paesaggio e
governo del territorio.
2. Qualora più richieste di autorizzazione risultino reciprocamente
incompatibili, in relazione ad interessi pubblici tutelati dalle norme e
dagli atti di cui al comma 1 e dagli atti che confluiscono nel procedimento
unificato di cui all'articolo 12, viene effettuata una valutazione comparativa
sulla base di criteri generali, anche concordati ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, in conformità agli specifici indirizzi risultanti dagli strumenti
di programmazione di cui al capo II e di pianificazione territoriale di cui
alla l.r. 1/2005.
3. Per gli interventi di competenza regionale la Giunta, con propria deliberazione,
determina le modalità per individuare i casi in cui si applica la
valutazione comparativa di cui al comma 2, nonché le modalità
per l'effettuazione della stessa. Le modalità di cui al presente comma
si applicano anche agli interventi di competenza degli enti locali fino a
che questi non dispongano diversamente.
4. Le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità
con le normative statali e regionali vigenti in materia di prevenzione sismica,
ed in particolare con le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica), nonché con quelle
dettate dalla parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia), e dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per
la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee aeree esterne)
e dalle rispettive norme di attuazione.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica o della presentazione della
DIA, inerenti linee elettriche aeree e relativi impianti, i soggetti interessati
depositano, presso la struttura regionale competente ai sensi della legge
regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni
in zone soggette a rischio sismico) e ai sensi del regolamento emanato in
attuazione dell'articolo 117 della l.r. 1/2005, l'elaborato progettuale di
cui all'articolo 12, comma 3, lettera b) della presente legge, eventualmente
corredato dalla attestazione rilasciata in esito ai controlli di cui al comma
6, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, dalla
l.r. 88/1982 e dal regolamento emanato in attuazione dell'articolo 117 della
l.r. 1/2005. I relativi controlli sono espletati in conformità con
quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 88/1982 e dal regolamento emanato
in attuazione dell'articolo 117 della l.r. 1/2005
6. Gli elaborati progettuali degli elementi strutturali di tipo standardizzato
o ripetitivo, relativi ai sostegni e i corrispondenti aggiornamenti, sono
preventivamente depositati presso la competente struttura regionale in materia
di prevenzione sismica, ai fini dei controlli di cui all'articolo 6, commi
5 e 6, della l.r. 88/1982 e di cui al regolamento emanato in attuazione dell'articolo
117 della l.r. 1/2005. L'esito dei controlli è comunicato dalla medesima
struttura regionale agli interessati.
Art. 11 (Autorizzazione unica)
1. Sono assoggettati alla autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio
dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione di energia elettrica da
fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o dei
gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico
poco significativo ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 25
luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia
di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con D.P.C.M. 21 luglio 1989);
b) linee elettriche e relativi impianti ad eccezione
delle opere assoggettate a DIA ai sensi dell'articolo 16;
c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture
costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti
non individuate, dal regolamento di cui all'articolo 39, come nuova opera;
d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità
superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed
f);
e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità
superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'articolo 1, comma 56 della
l. 239/2004;
f) impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti
(GPL) ad eccezione dei depositi di GPL in bombole, aventi capacità
di accumulo non superiore a 500 chilogrammi di prodotto;
g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi
fatto salvo quanto previsto alla lettera h);
h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali
nei casi di cui alla l. 239/2004, articolo 1, comma 56;
i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo
dell'idrogeno come individuati dal regolamento di cui all'articolo 39.
2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento
di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico
e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il
procedimento di "sportello unico" di cui al titolo II, capo IV del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato
agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle
norme vigenti.
3. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli
impianti stessi.
4. Su richiesta dell'interessato con il provvedimento di autorizzazione di
cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei
lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato
all'esproprio, con le procedure di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, fatto
salvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater del decreto del Presidente
della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.
Art. 12 (Procedimento unificato
1. L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento
unificato, ferma restando la possibilità per l'interessato di acquisire
direttamente pareri, nullaosta, atti di assenso necessari per rilascio della
stessa.
2. L'amministrazione competente di cui all'articolo 3 convoca la conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla legge
13 febbraio 2001, n. 45. Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni
interessate alla realizzazione ed esercizio degli impianti ai sensi delle
norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse
pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati presentano
apposita domanda, contenente:
a) la descrizione dell'impianto di cui si chiede
l'autorizzazione e delle eventuali opere connesse e infrastrutture indispensabili
alla costruzione ed esercizio dello stesso;
b) gli elaborati progettuali specificati dal regolamento
di cui all'articolo 39, contenenti anche la descrizione dello stato di fatto
dell'area interessata, comprensivi della documentazione di cui all'articolo
10, commi 5 e 6;
c) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio;
d) le modalità e termini per il rispetto delle
condizioni previste per la costruzione ed esercizio dell'impianto.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità
procedente provvede a darne notizia nelle forme e i modi previsti dalla legislazione
vigente affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione
e presentare osservazioni nel termine indicato.
5. Al fine di assicurare il coordinamento interregionale ed infraregionale,
la Regione può intervenire nel procedimento e nella conferenza di
servizi di cui al comma 2.
6. Quando il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale
(VIA) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione
della valutazione di impatto ambientale) essa può essere acquisita
nell'ambito del procedimento unificato. Gli atti di assenso espressi nella
procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale
e non devono essere ulteriormente acquisiti.
7. Quando il progetto è sottoposto, in applicazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento) ad autorizzazione integrata ambientale,
la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato. Se l'amministrazione
competente per l'autorizzazione unica coincide con l'amministrazione competente
per l'autorizzazione integrata, resta ferma la facoltà di procedere
con l'atto di autorizzazione unica anche all'autorizzazione integrata ambientale.
8. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, l'amministrazione
competente decide in merito al rilascio dell'autorizzazione accertata la
rispondenza dell'istanza alle finalità di cui all'articolo 2 e agli
strumenti di programmazione di cui al capo II della presente legge, e di
pianificazione territoriale di cui alla l.r. 1/2005, tenuto conto degli interessi
in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela
del paesaggio.
Art. 13 (Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili)
1. In applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11 gli impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride
come definite dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 387/2003, fermo restando
quanto disposto al comma 2.
2. In applicazione dell'articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003, per gli
impianti di cui al presente articolo non si procede all'autorizzazione unica
nel caso di interventi costituenti attività libera ai sensi dell'articolo
17 o soggetti unicamente a DIA ai sensi dell'articolo 16, nel caso in cui
non occorra, per la realizzazione ed esercizio degli stessi interventi, l'acquisizione
di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio
storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
Art. 14 (Concessioni minerarie e di derivazione d'acqua, ai fini di produzione di energia)
1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni
d'acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati
dalle norme vigenti.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono anche titolo abilitativo per
la costruzione ed esercizio delle opere e infrastrutture necessarie per le
attività da essi previsti.
3. Con gli atti di cui al comma 1 è altresì rilasciata l'autorizzazione
di cui all'articolo 13 della presente legge.
4. Il concessionario di risorsa geotermica che intende sospendere i lavori
di coltivazione e di ulteriore ricerca chiede la preventiva autorizzazione
alla Regione.
5. Il concessionario di cui al comma 4 può sospendere di propria iniziativa
i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza
maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia
alla Regione per la approvazione.
6. Il concessionario di cui al comma 4 che intende abbandonare un pozzo ritenuto
sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale chiede la
preventiva autorizzazione alla Regione, presentando contestualmente il piano
di sistemazione del pozzo.
7. La Regione impartisce eventuali istruzioni in merito alla sistemazione
del pozzo individuando un termine per la loro esecuzione. In caso di inosservanza
delle istruzioni nel termine individuato si procede d'ufficio a spese del
concessionario.
8. Per le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la Regione opera come autorità
di vigilanza ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 112/1998.
Art. 15 (Utilizzo diretto del calore geotermico)
1. L'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore, anche
senza prelievo di fluido, è soggetto all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 11.
Art. 16 (Denuncia di inizio dell'attività)
1. Salvo quanto disposto all'articolo 13, gli interventi di cui ai commi
3 e 4 sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività (DIA), costituente
titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia,
a cui si applicano le norme previste al titolo VI (Disciplina dell'attività
edilizia) della l.r. 1/2005, salvo diversa disposizione contenuta nella presente
legge.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'articolo
84, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2005 assevera la conformità
delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e
agli strumenti di programmazione di cui al capo II.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 6, sono soggette a DIA:
a) l'installazione di impianti di illuminazione in
spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25000 lumen, laddove gli
stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai
sensi della l.r. 1/2005;
b) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER
e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da
20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati, nel rispetto dei
criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'articolo
22, comma 1;
c) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER
e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari fotovoltaici
di potenza nominale da 3 chilowatt fino a complessivi 10 chilowatt, nel rispetto
dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'articolo
22, comma 1;
d) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER
e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di impianti eolici di potenza
nominale da 5 chilowatt fino a complessivi 50 chilowatt, nel rispetto dei
criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'articolo
22, comma 1;
e) la costruzione ed esercizio delle linee elettriche
e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1001 a 30000 volt
a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
f) la costruzione ed esercizio di impianti di produzione,
trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale come
individuati al comma 5;
g) la costruzione ed esercizio di linee elettriche
di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1000 volt.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono altresì soggetti
a denuncia di inizio dell'attività i seguenti interventi su opere
esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee
elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione
del regolamento di cui all'articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi
di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale
nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo
122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su
opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo
39;
d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione
essenziale del progetto autorizzato così come definite dal regolamento
di cui all'articolo 39
5. Con il regolamento di cui all'articolo 39 sono individuate le tipologie
di linee elettriche e relative opere nonché le tipologie di impianti
di produzione, trasporto e distribuzione di energia, di cui al comma 3, lettere
e) ed f), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a denuncia di
inizio dell'attività, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche
delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità
delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti
con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.
6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.
Art. 17 (Attività libera)
1. Salvo quanto disposto all'articolo 13 e comunque ferme restando
le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non necessitano
di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005,
laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti
attuativi dello stesso, i seguenti interventi:
a) installazione di pannelli solari termici di sviluppo
uguale o inferiore a 20 metri quadrati, nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabiliti dagli accordi di cui all'articolo 22, comma 1;
b) installazione di pannelli solari termici per applicazioni
nel settore florovivaistico, nel rispetto dei criteri e delle modalità
stabiliti dagli accordi di cui all'articolo 22, comma 1;
c) installazione di pannelli solari fotovoltaici
di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt, nel rispetto dei criteri
e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'articolo 22, comma
1;
d) installazione di impianti eolici di potenza uguale
o inferiore a 5 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità
stabiliti dagli accordi di cui all'articolo 22, comma 1;
e) installazione di impianti di microcogenerazione
a gas naturale fino a 3 megawatt termici, nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabiliti dagli accordi di cui all'articolo 22, comma 1;
f) installazione di impianti di produzione energetica
alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.
2. Non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi della presente legge e
della l.r. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli
articoli 11, 13, 15 e 16, comma 3, esistenti o in corso di realizzazione,
salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4.
3. Sono soggette a contestuale comunicazione all'amministrazione competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali da
non costituire nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo
39;
b) le modifiche degli impianti di lavorazione o di
stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi,
individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della l. 239/2004.
Art. 18 (Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza)
1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11, 13, 14, 15 e 16
è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie
a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività
ed il rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dall'autorizzazione,
nonché a fornire all'amministrazione titolata a svolgere attività
di vigilanza le informazioni rilevanti agli scopi di cui al presente comma.
2. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge, compreso quelli
già autorizzati ai sensi della l.r. 51/1999 e del r.d. 1775/1933,
sono soggetti, a cura e a spese del detentore il titolo abilitativo, a collaudo
o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati
dal regolamento previsto all'articolo 39. A tal fine un tecnico in possesso
della qualificazione prevista dalla normativa vigente collauda o certifica
l'impianto realizzato e invia il relativo attestato all'autorità competente
per la vigilanza.
3. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori
negativi si procede ai sensi degli articoli 19, 20 e 21.
4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli impianti e le opere
autorizzati in sanatoria ai sensi del titolo III del r.d. 1775/1933 o della
l.r. 51/1999.
5. Restano ferme le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni dettate
dalle leggi relative alle funzioni amministrative esercitate mediante altri
atti, assorbiti nel procedimento di cui all'articolo 12.
Art. 19 (Decadenza revoca e sospensione)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il titolare dell'autorizzazione
di cui all'articolo 11 è dichiarato decaduto dalla stessa qualora,
a seguito di notifica, da parte dell'autorità competente, di una specifica
diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni
od obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata, o comunque impedisca
all'autorità competente di svolgere le sue funzioni di vigilanza.
2. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l'eventuale sospensione
cautelativa della costruzione o dell'esercizio dell'impianto autorizzato
e le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi e prescrizioni
violate.
3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, l'autorizzazione
può essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità
e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque
ostativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto autorizzato.
4. Nei casi di decadenza o revoca, il soggetto obbligato è tenuto
altresì al ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità
previste dall'articolo 21, commi 1 e 2.
Art. 20 (Sanzioni amministrative)
1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle
autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 è assoggettata ad
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico
del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore
dei lavori, di una somma comunque non inferiore a euro 1000,00, determinata
per quanto non autorizzato, come segue:
a) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt
termico di potenza nominale in caso di impianti di produzione di energia;
b) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso
di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio
fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di
trasporto e distribuzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e i);
c) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di
linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui
alla lettera b);
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro,
in caso di stazioni e cabine elettriche nonché in caso di impianti
di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'articolo 11, comma
1, lettere g) e h), e di impianti di produzione ed utilizzo dell'idrogeno;
e) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso
di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
d), e) e f).
2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di
cui all'articolo 16 in assenza della DIA o in difformità dalla stessa,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi
del comma 1.
3. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione
da parte dei soggetti di cui al comma 1 di uno o più obblighi o prescrizioni
posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma
1, comunque non inferiore a euro 300,00.
4. La mancata comunicazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a) e
b), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 300,00 a euro 1500,00.
5. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione
adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo,
prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi
al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative).
Art. 21 (Ripristino dei luoghi)
1. Nei casi previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, i trasgressori provvedono
al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'articolo 20,
comma 3, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformità.
2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati l'amministrazione competente
provvede d'ufficio a spese degli inadempienti ed il recupero delle relative
somme potrà avvenire secondo le norme sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, non si fa
luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria
o, per gli interventi soggetti a DIA, intervenga l'accertamento di conformità
di cui all'articolo 140 della l.r. 1/2005, con l'applicazione della relativa
sanzione.
4. Ai fini di cui al comma 3 il titolare dell'impianto, entro centoventi
giorni dalla contestazione dell'illecito, presenta la domanda di autorizzazione
in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria. La presentazione
della domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità
in sanatoria sospende i termini per il ripristino dei luoghi fino all'esito
del procedimento.
5. L'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 4 può essere rilasciata
esclusivamente nel caso che l'impianto risulti conforme alle norme vigenti
al momento della realizzazione dell'opera e purché sia accertata la
compatibilità dello stesso impianto con le norme poste a tutela della
salute pubblica.
6. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 3, l'adozione
delle misure previste dal comma 1 comporti un grave pregiudizio per l'interesse
pubblico, il titolare delle linee o impianti oggetto delle sanzioni può
presentare all'amministrazione competente apposito progetto alternativo.
In tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 1 è sospesa fino
all'esito del procedimento correlato alla presentazione del progetto alternativo,
e la sanzione amministrativa viene determinata riducendo ad un terzo gli
importi di cui all'articolo 20, comma 1.
Capo IV - Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico
ed interventi di compensazione ambientale
Art. 22 (Incentivi finanziari)
1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità
di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi
in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile,
gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all'insieme del sistema delle
piccole e medie imprese e a quelle compartecipate o promosse dagli enti locali,
in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per
la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più
soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento
di obiettivi propri dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni
interessate.
2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma 1,
la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore delle
fonti rinnovabili o innovative.
3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente articolo
producano crediti necessari ai "Certificati Verdi" di cui al decreto del
Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle
norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79),
ai "Titoli di Efficienza Energetica" di cui al decreto del Ministro delle
attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali
di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79) e al decreto del Ministro delle attività produttive 20
luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), alle "Quote
di Emissioni" di cui alla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio), i piani economici degli interventi
oggetto di contributi regionali tengono conto, con le modalità individuate
con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della determinazione
dell'importo dei contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, in alternativa,
prevedono la cessione alla Regione degli stessi crediti. La Regione in caso
di acquisizione dei crediti mantiene inalterato l'importo dei suoi contributi.
Art. 23 (Rendimento energetico degli edifici)
1. Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni delle unità immobiliari
sono progettate e messe in opera in modo tale da contenere, in relazione
al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi,
le necessità di consumo di energia, nel rispetto dei requisiti minimi
fissati con il regolamento di cui al comma 7, in attuazione della direttiva
2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sul rendimento energetico nell'edilizia).
2. Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo
di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo
documentati impedimenti tecnici.
3. L'obbligo di cui al comma 2 si applica a seguito di una intesa fra Regione,
soggetti di distribuzione dell'energia elettrica e il gas in Toscana, e rappresentanze
delle possibili utenze, promosso dalla stessa Regione e condiviso dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, ai fini della progressiva copertura del
territorio regionale.
4. I contenuti minimi dell'intesa devono essere i seguenti:
a) attribuzione del risparmio di energia primaria,
ai fini dell'acquisizione dei "titoli di efficienza energetica" al soggetto
di distribuzione;
b) devoluzione da parte del soggetto di distribuzione,
proporzionalmente al risparmio di energia primaria ad esso attribuito, di
un corrispettivo ai soggetti proprietari che hanno proceduto alla installazione
dell'impianto solare termico;
c) definizione delle modalità di quantificazione
e forme di attribuzione del corrispettivo di cui alla lettera b);
d) definizione delle caratteristiche tecnico-economiche
degli impianti;
e) possibilità per coloro che, pur non soggetti
all'obbligo di cui al comma 2, installano volontariamente un impianto solare
termico, di accedere alle stesse condizioni previste dall'intesa per coloro
che sottostanno all'obbligo succitato.
5. Ai fini di cui al comma 1 i progetti sono accompagnati da un'attestazione
tecnica di rendimento energetico determinata con le modalità stabilite
dal regolamento di cui al comma 7, tenuto conto delle norme tecniche definite
nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea in materia di norme
e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi. L'attestazione tecnica
di rendimento energetico può essere rilasciata anche per interi edifici
o per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva.
In questi casi la progettazione deve prevedere, laddove possibile, forme
innovative e centralizzate per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio
o dell'area e l'attestazione tecnica ha validità anche per le singole
unità immobiliari.
6. Fatti salvi i casi di esclusione individuati con il regolamento di cui
al comma 7, gli atti di compravendita e locazione dell'unità immobiliare
sono accompagnati da una certificazione energetica della stessa, in attuazione
della dir. 2002/91/CE.
7. Con regolamento, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, vengono emanate norme di recepimento della dir. 2002/91/CE e individuate
modalità e tempi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
5 e 6, definiti requisiti minimi di rendimento, modalità della attestazione
di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 6, professionisti
abilitati alla attestazione e certificazione energetica dell'unità
immobiliare, casi di esclusione e individuate norme e criteri tecnici di
riferimento.
8. Nel caso in cui, ultimato un intervento di nuova edificazione o ristrutturazione,
venga accertato il non rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico
il proprietario dell'unità immobiliare è punito con una sanzione
amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
30 per cento del costo dell'intervento, determinato a cura dell'ufficio tecnico
comunale. Il comune irroga la sanzione e ordina al proprietario le modifiche
necessarie per adeguare l'unità immobiliare ai requisiti minimi fissando
un termine. Nel caso di inosservanza del termine la sanzione è raddoppiata.
9. Nel caso di esecuzione di opere in difformità con l'attestazione
tecnica di cui al comma 5 ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento
energetico, si applicano le procedure e le sanzioni previste dalla l.r. 1/2005
per le opere eseguite in difformità dalla denuncia di inizio dell'attività.
10. Il venditore che omette di allegare al contratto di compravendita la
certificazione energetica di cui al comma 6 è soggetto ad una sanzione
amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per
mille del valore venale dell'unità immobiliare, determinato a cura
dell'ufficio tecnico comunale.
11. Il locatore che omette di allegare al contratto di locazione la certificazione
energetica di cui al comma 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa
non inferiore allo 0,2 per mille e non superiore al 2 per mille del valore
venale dell'unità immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico
comunale.
12. Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera
o dichiara un impedimento alla installazione dell'impianto solare termico
non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore
allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell'unità
immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale, fatti salvi
i casi di responsabilità penale.
Art. 24 (Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)
1. La Regione, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei
principi nazionali e dell'Unione europea in materia di norme e specifiche
tecniche dei prodotti e dei processi, può determinare, con i provvedimenti
attuativi del PIER di cui all'articolo 5, i livelli di efficienza energetica
ambientale minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di
produzione energetica insistenti sul territorio regionale.
2. I gestori delle apparecchiature e degli impianti per i quali sono stati
determinati i livelli minimi di efficienza energetica, sono tenuti a presentare
alla Regione, entro un congruo termine determinato dai provvedimenti attuativi
di cui all'articolo 5, la certificazione del rispetto dei limiti minimi a
firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in
materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.
3. La Regione approva il programma di adeguamento di cui al comma 2 con eventuali
integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l'interessato, stabilendo
il termine per il suo completamento, e ne verifica l'attuazione, avvalendosi
anche di organismi o società tecnicamente qualificati.
4. La Giunta può emanare istruzioni con le quali sono indicate le
norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario
per le certificazioni di cui al comma 2.
5. In caso di svolgimento dell'attività senza il rispetto dei limiti
si applica la sanzione amministrativa da euro 5000,00 a euro 50000,00 per
ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto.
6. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento entro il
termine assegnato, si applica una sanzione amministrativa pari alla metà
degli importi di cui al comma 5. La Regione assegna all'impresa un
ulteriore termine per il completamento del programma. In caso di mancato
rispetto di tale termine la sanzione di cui al comma 5 è raddoppiata.
Art. 25 (Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti)
1. I piani regionali e locali in materia di mobilità e traffico garantiscono
la coerenza con le finalità della presente legge e con gli indirizzi
del PIER, e includono anche l'analisi delle variazioni dei consumi energetici
conseguenti alla loro attuazione, anche ai fini della concessione dei finanziamenti
regionali.
2. L'esercizio di sistemi di trasporto e di impianti, per attività
di servizi di pubblica utilità che usufruiscono di contributi o agevolazioni
da parte della Regione o degli enti locali sono subordinati al raggiungimento
di limiti di compatibilità ambientale e efficienza energetica fissati
dai provvedimenti attuativi del PIER di cui all'articolo 5.
3. I gestori dei sistemi di trasporto e degli impianti di cui al comma 2
sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato
dagli stessi provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, la certificazione
del rispetto dei limiti di compatibilità ambientale ed efficienza
energetica a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente
normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.
4. La Regione approva il programma di cui al comma 3 con eventuali integrazioni
o modifiche, da definirsi sentito l'interessato, stabilisce il termine per
il suo completamento, e ne verifica l'attuazione, avvalendosi anche di organismi
o società tecnicamente qualificati.
5. La Giunta regionale può emanare istruzioni con le quali sono indicate
le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento
ordinario per le certificazioni di cui al comma 3.
6. Il gestore degli impianti e dei sistemi di trasporto impiegati e messi
in esercizio per le attività di cui al comma 2 che non rispettano
i limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica fissati
in applicazione dello stesso comma, è punito con la sanzione amministrativa
da euro 50000,00 ad euro 300000,00.
Art. 26 (Misure di compensazione ambientale)
1. La Regione può promuovere accordi tra i soggetti che intendono
svolgere le attività di cui agli articoli 11, 13, 14 e 16 e gli enti
locali interessati, anche su richiesta degli enti locali stessi, per l'individuazione
di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
2. La Regione può subordinare il rilascio o le modifiche di un'autorizzazione
o concessione a fini energetici, di sua competenza a un accordo relativo
all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio
ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale
e socio-economica dell'attuazione del progetto.
3. Il programma di cui al comma 2:
a) fa riferimento ad interventi specifici relativi
al territorio interessato;
b) prevede tempi definiti per l'attuazione completa
e delle loro diverse fasi;
c) persegue un criterio di equilibrata proporzionalità
tra le misure di compensazione e riequilibrio e l'investimento complessivo;
d) disciplina i modi di controllo dell'esecuzione
nonché le penali ed eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
4. Con il consenso degli enti locali interessati, le misure compensative
di cui ai commi 1 e 2 possono essere costituite anche dal versamento di somme
per il finanziamento di specifiche attività degli enti, rispondenti
alle finalità di cui al presente articolo.
Capo V - Servizi d'interesse generale dell'energia
Art. 27 (Diritto di accesso ai servizi energetici)
1. La Regione e gli enti locali operano per garantire a coloro che dimorano
o operano in qualsiasi parte del territorio della Toscana il diritto di disporre
di servizi energetici di qualità e con modalità adeguate ai
bisogni ed alle migliori condizioni economiche permesse dai mercati secondo
quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Regione e gli enti locali, anche in forma associata, nell'ambito delle
indicazioni del PIER, stimano le esigenze di fornitura di energia nel loro
territorio con specifico riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale ed alle prospettive di sviluppo delle attività economiche
e delle altre attività delle comunità e promuovono azioni che
determinano un'offerta energetica differenziata, rilevando periodicamente
il grado di soddisfazione delle esigenze come sopra individuate. Nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente comma la Regione e gli enti locali assicurano
forme di consultazione delle organizzazioni di consumatori, delle parti sociali
e delle organizzazioni imprenditoriali.
Art. 28 (Servizi d'interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione di energia)
1. L'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia costituiscono servizi
di interesse generale e possono essere assoggettate a speciali modalità
di svolgimento, al fine di garantire la realizzazione del diritto di cui
all'articolo 27.
2. Fermo restando quanto stabilito dalle leggi statali per le reti di trasporto
nazionale di energia, i proprietari delle reti e degli impianti di trasporto
e distribuzione di energia ne consentono l'utilizzazione da parte dei soggetti
legittimati allo svolgimento delle attività di trasporto e distribuzione
nei modi ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti, salva in ogni caso
un'equa remunerazione.
3. Ove risulti che le esigenze individuate ai sensi dell'articolo 27 non
siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato ovvero, sulla base di
elementi di valutazione oggettivi, si preveda che nell'immediato futuro non
possano essere soddisfatte, le amministrazioni competenti, anche in forma
associata, provvedono a stipulare appositi contratti di servizio con imprese
scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme
vigenti.
4. Ferme restando le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, con i contratti di servizio si stabiliscono almeno:
a) gli obblighi dell'impresa che svolge il servizio
in relazione alla qualità, modi e tempi di erogazione dello stesso,
in modo da assicurare la soddisfazione delle esigenze energetiche di cui
ai commi precedenti, garantendo la continuità della erogazione e l'assenza
di discriminazioni;
b) la durata e gli aspetti economici del rapporto;
c) i poteri di vigilanza e controllo dell'amministrazione
pubblica, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.
5. In mancanza di imprese disponibili a stipulare un contratto di servizio,
le amministrazioni competenti provvedono direttamente alla erogazione del
servizio, costituendo un apposito organismo in conformità alle leggi
vigenti.
Art. 29 (Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell'energia)
1. Fermo restando i diritti esclusivi loro riconosciuti dallo Stato, i titolari
di concessioni di distribuzione di energia elettrica e gas già rilasciate
al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a fornire
il servizio secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo
27. Ove necessario a tal fine, fermi restando eventuali indennizzi da determinare
secondo i criteri dell'articolo 11 della l. 241/1990, le amministrazioni
competenti possono richiedere che le convenzioni o i disciplinari accedenti
alle concessioni di cui sopra siano integrate o sostituite dai contratti
di servizio previsti all'articolo 28.
2. Ove alla integrazione di convenzioni e disciplinari o alla stipula dei
contratti di servizio di cui al comma 1 non si addivenga entro un termine
congruo stabilito dall'amministrazione competente, comunque non inferiore
a diciotto mesi dalla proposta, e le esigenze del servizio di interesse generale
non siano soddisfatte secondo quanto previsto dalla presente legge, il concessionario
eserciterà il servizio secondo le indicazioni dell'amministrazione
competente, fermi restando anche in tal caso eventuali indennizzi.
Art. 30 (Promozione dei mercati dell'energia elettrica e del gas)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 ogni cliente finale domestico di energia
elettrica nel territorio regionale può acquisire la qualifica di cliente
idoneo di cui al d.lgs. 79/1999 dando comunicazione al suo fornitore di recedere
dal preesistente contratto di fornitura secondo procedure stabilite con deliberazione
di Giunta regionale.
2. La Regione, tramite accordo con le associazioni dei consumatori e avvalendosi
anche della R.E.A. SpA, promuove attività di orientamento per chi
ha acquisito o acquisirà la qualifica di cliente idoneo ai sensi della
presente legge, del d.lgs. 79/1999 o del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144 ).
3. Nel caso di persistenza di situazioni dominanti nel mercato dell'energia
elettrica e gas in ambito regionale, la Regione promuove per quanto di sua
competenza misure a favore dello sviluppo della concorrenza, propone ai competenti
organismi nazionali misure in tal senso, impone ai soggetti di distribuzione
e di fornitura obblighi di comunicazione e trasparenza verso i clienti aventi
le medesime finalità.
4. Sono consentiti contratti diretti fra produttore di energia elettrica
e cliente idoneo nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale emana una disciplina specifica tesa anche
alla diffusione di tali contratti per i clienti idonei collocati in aree
limitrofe ai produttori e in particolare connessi a questi con un collegamento
fisico diretto.
Art. 31 (Tutela dei consumatori)
1. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure dirette a rendere
effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, nel rispetto delle competenze
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e coordinandosi con
altri organismi aventi competenze in tal senso.
2. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure aventi finalità
di informazione e di orientamento dei consumatori.
Art. 32 (Contratti di servizio e diritti dei consumatori)
1. I contratti di servizio di cui all'articolo 28 e le convenzioni e i disciplinari
di cui all'articolo 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori.
2. La Regione, tramite il PIER, indica specifiche esigenze dei consumatori
per la cui soddisfazione gli atti di cui al comma 1 debbono contenere apposite
clausole.
3. Ove risulti che le esigenze dei consumatori non siano state soddisfatte
negli atti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'articolo 29,
comma 2.
Art. 33 (Segnalazioni e reclami)
1. La Regione e gli enti locali al fine dell'esercizio delle competenze di
cui agli articoli 31 e 32, valutano le segnalazioni delle organizzazioni
dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali, riferite alle esigenze
dei consumatori e delle imprese nonché al mancato rispetto delle norme,
delle clausole contrattuali e delle previsioni delle carte dei servizi relative
ai servizi di interesse generale. Dei risultati di tale valutazione si dà
atto pubblicamente.
2. La Regione individua, promuove e organizza, nel rispetto del principio
di sussidiarietà e con la collaborazione delle organizzazioni dei
consumatori, delle parti sociali e delle altre parti interessate, forme opportune
a garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli
consumatori nei confronti di esercenti attività o servizi di interesse
generale dell'energia.
Capo VI -Disposizioni per la tutela dall'inquinamento luminoso
Art. 34 (Stazioni astronomiche e aree naturali protette)
1. Sono disposte speciali forme di tutela a favore delle stazioni astronomiche,
così classificate:
a) stazioni astronomiche che svolgono attività
di ricerca scientifica e di divulgazione scientifica;
b) stazioni astronomiche che svolgono attività
di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale.
2. La Regione, anche attraverso il PIER, prevede misure particolari di tutela
degli equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui alla legge
regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e
le aree protette di interesse locale).
Art. 35 (Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso)
1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche di cui all'articolo 34
è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso
avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno:
a) 25 chilometri per le stazioni di cui all'articolo
34, comma 1, lettera a);
b) 10 chilometri per le stazioni di cui all'articolo
34, comma 1, lettera b).
2. Entro un chilometro in linea d'aria dalle stazioni di cui di cui all'articolo
34, comma 1, lettera a), sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono
qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi
sono sostituite ovvero opportunamente schermate.
3. Nelle zone di protezione di cui al comma 1, è vietato, per le nuove
installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce
di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo
o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti
già in esercizio alla data indicata all'articolo 36, comma 3, il divieto
si applica con modalità e tempi definiti dal PIER.
4. Nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50
chilometri dalle stazioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), i
fasci di cui al comma 3 dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi
dalla direzione in cui si trovano i telescopi.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per gli impianti
la cui realizzazione e gestione sia già regolata da apposite norme
statali nonché per gli impianti privati di illuminazione esterna,
costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso,
per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.
6. Su richiesta dei responsabili delle stazioni astronomiche di cui all'articolo
34, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più
di tre giornate l'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente
con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di
protezione di cui al comma 1, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione
del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
7. Il PIER può individuare misure di tutela per le stazioni
astronomiche ulteriori rispetto alle misure minime di cui al presente articolo.
8. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, previa diffida del
comune a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa
da euro 200,00 a euro 1200,00.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni
astrofile della Toscana e dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri, sono
approvati gli elenchi delle stazioni astronomiche ed individuate, secondo
le prescrizioni del PIER, le relative zone di protezione sottoposte a specifiche
prescrizioni e limiti, e la corrispondente documentazione cartografica. Con
le stesse modalità si provvede ad eventuali aggiornamenti degli elenchi.
10. Copia della documentazione cartografica di cui al comma 9 è inviata
ai comuni interessati.
Art. 36 (Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche)
1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale definisce gli elenchi di cui all'articolo 35, comma 9 e
individua le zone di protezione di cui all'articolo 35, comma 1, nonché
la fascia di cui all'articolo 35, comma 4.
2. Delle zone di protezione è predisposta apposita documentazione
cartografica in scala 1:25.000. Copia della documentazione cartografica è
inviata ai comuni interessati.
3. La deliberazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti trascorsi novanta
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 si applicano le misure
minime di protezione dall'inquinamento luminoso delle stazioni astronomiche
disposte dall'articolo 35, fatte salve le ulteriori misure disposte dal PIER
ai sensi dell'articolo 35, comma 7.
5. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 3 continuano ad applicarsi
gli articoli 8, 9 e 12 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme
per la prevenzione dell'inquinamento luminoso) e le relative perimetrazioni.
Art. 37 (Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna)
1. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni adottano, in materia di
progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione
esterna, i criteri tecnici indicati nell'allegato A alla presente legge.
2. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni promuovono l'adeguamento
della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione
esterna ai criteri tecnici indicati nell'allegato A.
Capo VII - Norme finali e transitorie
Art. 38 (Disposizioni transitorie per gli elettrodotti)
1. I1 proprietario di linea e relativo impianto elettrico avente tensione
compresa fra 30000 e 150000 volt, già realizzata alla data di entrata
in vigore della presente legge e per la quale non sia stata rilasciata la
relativa autorizzazione, presenta apposita istanza alla Regione entro due
anni dalla stessa data.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta, sotto la
propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente
albo professionale, in cui si descrive l'impianto e se ne attesta la rispondenza
alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione dell'opera.
3. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla
permanenza dell'intervento di cui al comma 1, può procedere al rilascio
dell'autorizzazione in sanatoria purché sia accertata la compatibilità
dello stesso intervento con le norme poste a tutela della salute pubblica.
4. Per le opere di cui al comma 1 la Regione applica a carico del proprietario
della stessa opera una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in:
a) il doppio del minimo dell'importo di cui all'articolo
20, comma 1 nel caso di linee ed impianti per cui non sia mai stata presentata
richiesta di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999;
b) il minimo dell'importo di cui all'articolo 20,
comma 1 nel caso di intervento in cui sia stata presentata istanza di autorizzazione
ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999 ma non sia mai stata rilasciata
autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 113 del r.d.1775/1933;
c) un decimo dell'importo di cui alla lettera b)
se per l'intervento sia stata già rilasciata autorizzazione provvisoria
ai sensi dell'articolo 113 del r.d. 1775/33.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere impiegati
dalla Regione per finalità di risanamento ambientale e territoriale
degli elettrodotti. Possono inoltre essere destinati alla promozione di attività
di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti
alla riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico degli elettrodotti.
Art. 39 (Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione)
1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità, la
Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in merito allo
svolgimento dei procedimenti.
2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto
dalle norme tecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione
europea:
a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed
impianti disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette
o soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in applicazione
di norme comunitarie, nazionali o regionali;
b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi
di cui all'articolo 11, compreso gli interventi inerenti oleodotti che si
configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che configurino
variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o autorizzati, dei
lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria e manutenzione
straordinaria;
c) la descrizione tipologica delle linee elettriche
e relative opere nonché degli impianti di produzione, trasporto e
distribuzione di energia a limitato impatto territoriale di cui all'articolo
16, comma 3;
d) le modifiche su oleodotti, impianti di lavorazione
o stoccaggio oli minerali, che sono soggette ad obbligo di contestuale comunicazione
all'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivo
avviso alla Regione dell'avvio e dell'esito di un procedimento nelle materie
di cui alla presente legge;
f) le idonee forme di pubblicità delle istanze
di cui alla presente legge;
g) i termini entro i quali devono iniziare e finire
i lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto
determina la decadenza dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio
attività, con la possibilità di proroga di detti termini per
comprovate ragioni tecniche o particolari condizioni operative;
h) gli oneri di istruttoria e controllo per l'attività
amministrativa di competenza regionale nonché i criteri di congruità
per la determinazione degli oneri che spettano agli enti locali.
i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chi
svolge le attività oggetto della presente legge, di dati e notizie
rilevanti per il governo del settore non reperibili presso altre amministrazioni;
j) le modalità relative alla presentazione
dei progetti ed ai contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei
casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione
dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici effettivamente generati nell'ambito territoriale individuato
ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 51/1999;
k) le modalità e forme di redazione e di presentazione
degli elaborati progettuali e della documentazione di cui all'articolo 10
commi 5 e 6, che devono essere presentati ai competenti uffici regionali
ai fini di prevenzione del rischio sismico;
l) le modalità relative all'effettuazione
dei controlli sulle attività disciplinate dalla presente legge nonché,
nei casi previamente individuati, quelle relative al collaudo o al certificato
di fine lavori di cui all'articolo 18;
m) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione
in sanatoria di cui all'articolo 21, comma 3;
n) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione
in sanatoria di cui all'articolo 38;
o) le modalità relative alla presentazione
dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f);
p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi
relativi alle diverse categorie di impianti.
3. Le disposizioni del regolamento regionale di cui al presente articolo
relative ai contenuti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), g), j),
k), l), m), p), riguardanti le competenze degli enti locali, si applicano
fino a che questi non abbiano diversamente disposto.
Art. 40 (Disposizioni finanziarie)
1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimento agli interventi
già previsti dalle leggi regionali 45/1997, 51/1999, 37/2000, 88/1998
nella materia e sono stabilite annualmente con legge di bilancio.
2. Per l'anno 2005 le risorse ammontano a euro 1.572.082,75 e fanno carico
per euro 1.462.082,75 alla UPB n. 413 (Energia - spese di investimento) e
per euro 110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia - spese correnti) del bilancio
di previsione 2005.
Art. 41 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 79/1998)
omissis (1)
Art. 42 (Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della
Regione e degli enti locali, le seguenti disposizioni statali:
a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articoli
111, 112, 113 e 114.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in
materia di risorse energetiche), eccetto gli articoli 7 e 10;
b) legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni
in materia di linee elettriche ed impianti elettrici), eccetto il titolo
II;
c) legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per
la prevenzione dell'inquinamento luminoso), salvo quanto previsto dall'articolo
36, comma 5;
d) articolo 28, comma 1, lettera b, della legge regionale
1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale
delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo,
energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti
conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39 restano
in vigore le disposizioni del regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento
di attuazione della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 in materia di linee
ed impianti elettrici) in quanto compatibili con la presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39 continuano
ad applicarsi le seguenti norme procedurali, in quanto compatibili con la
presente legge:
a) decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione
di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo
20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
b) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione
per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali).
Art. 43 (Decorrenza degli effetti)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 commi 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano
a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'articolo
23, comma 7.
ALLEGATO A
(articolo 37)
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti
di illuminazione esterna
1. Impegnare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta
pressione o con efficienze luminose equivalenti o superiori; possono essere
utilizzati altri tipi di sorgenti dove è assolutamente necessaria
la corretta percezione dei colori.
2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò
sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentito
dalle normative UNI 10439 o dalla norma DIN 5044.
3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a
diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso
nell'emisfero superiore eccedente il 3 per cento del flusso totale emesso
dalla sorgente.
4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni
caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta
gradi (60°) dalla verticale.
5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso,
fino al 50 per cento del totale, dopo le ore 22 o dopo le ore 23 nel periodo
di ora legale, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti
ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
6. Impiegare, laddove tecnicamente possibile, impianti che rispondano ai
contenuti delle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento
degli impianti di illuminazione esterna" di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 27 settembre 2004, n. 962.
Note:
(1) Il testo dell'articolo è riportato in
modifica alla l.r. 3 novembre 1978, n. 79.
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