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Legislazione Lazio |
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legge regionale fonti alternative (L.R. 19/02/1985, n. 16) |
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Norme per la formazione e la gestione del programma regionale per l' energia
e norme applicative della legge nazionale 29 maggio 1982, n. 308, concernente:
"Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo svilupppo delle fonti rinnovabili
di energia e l' esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili
diversi dagli idrocarburi". (1)
TITOLO I
FORMAZIONE, STRUMENTI E GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER L' ENERGIA
Art. 1
(Finalita')
La Regione Lazio, nell' ambito delle proprie competenze, concorre al perseguimento
degli obiettivi della programmazione energetica nazionale promuovendo e coordinando
iniziative volte a favorire ed incentivare il contenimento dei consumi di
energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l' attivita' di informazione
e di formazione.
La Regione Lazio con la presente legge emana le disposizioni attuative della
legge 29 maggio 1982, n. 308.
Art. 2
(Strumenti di intervento)
Per le finalita' di cui all' articolo 1, primo comma, della presente legge,
la Regione Lazio utilizza i seguenti strumenti:
1) programma regionale per l' energia in funzione delle esigenze del territorio,
che deve contenere la determinazione degli obiettivi generali e prioritari
della Regione in materia energetica, il rilevamento e la quantificazione
dei bisogni e delle risorse energetiche disponibili, l' indicazione dei mezzi
tecnici e finanziari necessari nonche' le indicazioni per il coordinamento
delle attivita' degli enti locali in materia energetica;
2) programmi settoriali di intervento che devono contenere, per i singoli
settori di competenza regionale ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308,
gli obiettivi nonche'' i criteri di priorita' e le indicazioni delle politiche
a medio termine idonee al conseguimento degli obiettivi stessi;
3) direttiva annuale che, sulla base anche della verifica della spesa annuale
pregressa, relativa ai vari settori di intervento in materia energetica ai
sensi degli articoli 6, 8 e 12 della legge n. 308 del 1982, deve contenere
le indicazioni per l' impostazione del bilancio annuale, relativamente agli
stanziamenti finanziari correlati ai singoli settori di intervento citati,
per una efficiente gestione delle risorse stesse, nonche' la destinazione
dei fondi assegnati alla Regione nell' ambito di ciascuno dei settori indicati
negli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
Per la predisposizione degli strumenti di cui al primo comma del presente
articolo la Regione puo' realizzare forme di collaborazione, anche mediante
specifiche convenzioni, con l' universita', con il comitato nazionale per
la ricerca e lo sviluppo dell' energia nucleare e delle energie alternative(
ENEA), con l' ente nazionale per l' energia elettrica (ENEL), con l' ente
nazionale idrocarburi (ENI), con il consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
con l' azienda comunale elettricita' ed acque (ACEA), con l' istituto regionale
di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (IRSPEL) e
con l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL), nonche' con
istituti di ricerca e di studio, con imprese industriali e di servizi, pubbliche
e private, che operano nei diversi settori dell' energia.
Il programma regionale per l' energia, i programmi settoriali di intervento
e la direttiva annuale, predisposti dall' assessorato competente in materia,
sentito il parere del comitato tecnico per l' energia di cui al successivo
articolo 5, sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale. L' assessore preposto ai problemi dell' energia, unitamente agli
assessori all' industria, all' agricoltura ed ai lavori pubblici prima di
sottoporre alla Giunta regionale lo schema del programma regionale per l'
energia e dei programmi settoriali di intervento, provvede a realizzare opportune
consultazioni con gli enti locali, nonche' con le organizzazioni sociali,
sindacali ed imprenditoriali interessate ai problemi dell' energia.
Art. 3
(Attivita' di informazione e di formazione )
La Regione, anche a supporto della programmazione energetica regionale, promuove
iniziative per la diffusione dell' informazione sui problemi energetici nel
territorio regionale e realizza attivita' di formazione e qualificazione
professionale.
A questo fine:
a) istituisce una banca dati all' interno del sistema informativo regionale;
b) attua l' informazione tramite i mezzi di comunicazione ed altri strumenti
promozionali, con apposite campagne per il risparmio energetico, nonche',
per l' utilizzo delle fonti alternative di energia anche attraverso il ricorso
ad organizzazioni specializzate;
c) promuove corsi di formazione e perfezionamento in materia energetica sulla
base della normativa prevista dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 14
e successive integrazioni e modificazioni, nonche' tramite apposite convenzioni
con l' universita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 1628 articolo 1, lettera c);
d) organizza corsi di qualificazione ed aggiornamento a carattere continuativo
dei quadri regionali.
Art. 4
(Organismi regionali preposti all' attuazione della politica energetica di
competenza regionale )
Per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi di cui alla presente
legge sono istituiti, ai sensi dell' articolo 15, ultimo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 308:
a) il comitato tecnico per l' energia, di cui al successivo articolo 5;
b) la struttura organizzativa regionale di coordinamento delle competenze
regionali in materia di energia di cui al successivo articolo 6.
Art. 5
(Comitato tecnico per l' energia)
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, e' costituito
il comitato tecnico per l' energia con il compito:
a) di formulare proposte ed esprimere parere sulla materia energetica di
competenza regionale disciplinata dalla presente legge;
b) di esprimere parere sugli schemi di deliberazione di cui all' articolo
8 della presente legge da sottoporre alla Giunta regionale;
c) di esaminare, prima della loro presentazione alla Giunta regionale, sugli
schemi di deliberazioni di concessione di contributi di cui ai successivi
articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 unitamente ai relativi progetti per investimenti
superiori a L. 50 milioni;
d) di esprimere parere tecnico sulle proposte di programma regionale di sviluppo
energetico e di programma settoriale di intervento;
e) di proporre le eventuali modifiche dei criteri per la valutazione dei
parametri relativi alle categorie degli interventi di competenza della Regione
previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, di cui alle deliberazioni del
Consiglio regionale previste dal successivo articolo 8;
f) di concorrere, con proprio parere, alla redazione delle relazioni annuali
di cui all' articolo 7, ultimo comma, all' articolo 9, penultimo comma ed
all' articolo 12, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.
Il comitato tecnico per l' energia dura in carica tre anni, e' presieduto
dall' assessore preposto ai problemi dell' energia ed e' composto da:
a) sei funzionari regionali, dei quali uno con compiti di segreteria, di
cui tre dell' assessorato competente in materia di energia, uno dell' assessorato
commercio, industria e d artigianato, uno dell' assessorato ai lavori pubblici
ed uno dell' assessorato agricoltura;
b) sei esperti esterni in materia d' energia e di programmazione economica
e territoriale designati dalla Giunta regionale, sentito il parere della
competente Commissione consiliare permanente;
c) due docenti universitari in discipline energetiche designati dal Presidente
della Giunta regionale, esperto del consiglio nazionale delle ricerche( CNR),
uno del comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell' energia
nucleare e delle energie alternative ( ENEA), uno dell' ente nazionale per
l' energia elettrica ( ENEL), uno dell' ente nazionale idrocarburi ( ENI),
uno dell' azienda comunale elettricita' ed acque ( ACEA), designati dai singoli
enti di appartenenza;
d) un rappresentante della confederazione italiana dei servizi pubblici degli
enti locali( CISPEL - Lazio);
e) un esperto dell' istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione
economica del Lazio ( IRSPEL), uno dell' ente regionale di sviluppo agricolo
del Lazio( ERSAL) ed uno della finanziaria laziale di sviluppo( FILAS), designati
dai rispettivi enti.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Il comitato entrera' in funzione anche nel caso non sia stata completata
la designazione dei rappresentanti degli organismi indicati nel secondo comma
lettere c), d) ed e), del presente articolo.
Il comitato potra' essere articolato in piu' sezioni coordinate da un membro
dello stesso, designato dal presidente del comitato, al fine del miglior
espletamento delle sue funzioni.
Il presidente del comitato potra', inoltre, fare intervenire, con ruolo consultivo,
di volta in volta, altri funzionari della Regione, nonche' studiosi, tecnici,
esperti e rappresentanti di organizzazioni e di associazioni professionali
interessate ai problemi dell' energia.
L' attivita' del comitato di cui al presente articolo deve essere coordinata
con quella degli altri organismi consultivi regionali che hanno competenze
analoghe negli specifici settori di intervento con le modalita' che saranno
previste dalle deliberazioni consiliari di cui al successivo articolo 8.
Art. 6
(Struttura organizzativa regionale di coordinamento)
Per l' attuazione delle competenze regionale in materia energetica e' istituito
il settore << energia >> che opera alle dipendenze dell' assessore
preposto ai problemi dell' energia.
Nell' ambito di tale settore sono individuati per lo svolgimento delle attivita'
sopra citate i seguenti uffici:
1) ufficio per l' attuazione delle convenzioni stipulate e da stipulare con
l' ENEL, l' ENEA, l' ENI, l' IRI, le Universita', il CNR e l' ACEA in conformita'
con le proposte contenute nel piano energetico nazionale approvato dal CIPE
(comitato interministeriale per la programmazione economica), con provvedimento
del 4 dicembre 1981 e con quanto previsto nell' articolo 15 della citata
legge n. 308 del 1982;
2) ufficio per l' attuazione delle attivita' di competenza regionale previste
negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge;
3) ufficio per l' attuazione delle competenze regionali previste dalla legge
10 gennaio 1983, n. 8 e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, per gli interventi
di competenza regionale e per l' assistenza ed il supporto agli enti locali
nell' attuazione di quanto di loro competenza ai sensi della citata legge
n. 373 del 1976;
4) ufficio per l' attuazione delle competenze regionali di cui alle leggi
regionali 30 aprile 1983, n. 30 e 30 aprile 1983, n. 31, sulla metanizzazione
dell' alto Lazio e di quelle previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784
sulla metanizzazione del territorio regionale ricadente nella zona destinataria
degli interventi straordinari nel mezzogiorno, nonche' per le attivita' connesse
con lo sviluppo della metanizzazione del Lazio.
I predetti uffici adempiono altresi' nell' ambito delle proprie competenze
allo svolgimento delle seguenti funzioni:
1) elaborazione della proposta di programma regionale per l' energia, delle
direttive, nonche' partecipazione alla predisposizione delle proposte dei
programmi settoriali di intervento da parte degli altri assessorati per le
specifiche materie;
2) coordinamento di concerto con gli altri assessorati per l' elaborazione
della relazione annuale di cui agli articoli 7 e 9 della legge 29 maggio
1982, n. 308, da inviare al Ministero dell' industria, commercio ed artigianato
e della relazione annuale di cui all' articolo 12, ultimo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 308, da inviare al Ministero dell' agricoltura;
3) attuazione e coordinamento delle attivita' d' informazione e di raccolta
dati e collaborazione con l' assessorato competente alla realizzazione di
corsi di formazione nonche' di qualificazione e aggiornamento previsti dall'
articolo 3 della presente legge;
4) funzioni di supporto tecnico agli altri assessorati nelle istruttorie
relative a deliberazioni attinenti materie energetiche.
La citata struttura svolge le funzioni di segreteria del comitato di cui
al precedente articolo 5 fornendo gli elementi necessari per il completo
e corretto espletamento delle funzioni di detto organismo, nonche' le altre
funzioni che saranno attribuite con deliberazioni consiliari.
Gli assessorati regionali agricoltura, lavori pubblici ed industria tramite
proprie strutture provvederanno agli adempimenti previsti dagli articoli
9, 10, 11, 12 13, 14 e 15 della presente legge.
Per l' attuazione delle competenze di cui alla presente legge la Regione
puo' utilizzare, eventualmente, anche mediante comando, personale qualificato
dell' ENEA, dell' ENEL, dell' ENI, del CNR e delle universita'.
Art. 7
(Utilizzazione degli uffici dei comuni e delle province)
La Regione, con successivo atto legislativo, individuera' gli enti, tra quelli
indicati all' articolo 7, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308,
ai quali delegare le funzioni previste nello stesso comma, nonche' i contenuti
e la procedura della delega.
Il provvedimento di delega di cui al precedente comma sara' elaborato nel
rispetto delle leggi regionali sulla delega di funzioni amministrative agli
enti locali e sulle procedure della programmazione. Nelle more del provvedimento
di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell' articolo 118,
ultimo comma, della Costituzione e dell' articolo 42, ultimo comma, dello
Statuto della Regione Lazio, la Regione puo' avvalersi degli uffici dei comuni
e delle provincie per l' istruttoria delle domande degli interessati intese
ad ottenere i contributi di cui alla presente legge. Le modalita' dell' utilizzazione
saranno definite con le deliberazioni attuative di cui all' articolo 8 della
presente legge.
TITOLO II
NORME APPLICATIVE DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 308
Art. 8
(Definizione delle tipologie, procedure e priorita' per la concessione dei
contributi e ripartizione dei fondi)
Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 della
legge 29 maggio 1982, n. 30, entro sessanta giorni dalla data dell' entrata
in vigore della presenta legge, la Giunta regionale, sentito il parere del
comitato tecnico di cui al precedente articolo 5, propone al Consiglio regionale
l' approvazione delle deliberazioni consiliari predisposte rispettivamente
dagli assessorati regionali lavori pubblici, industria ed agricoltura. Tali
deliberazioni stabiliscono, in applicazione della presente legge ed in conformita'
con le norme e le direttive nazionali, in particolare in applicazione dell'
articolo 7, secondo comma, e dell' articolo 8, ultimo comma, della legge
n. 308 del 1982:
a) le tipologie d' intervento e le tecniche di recupero e risparmio energetico
e di produzione di energia di fonti rinnovabili;
b) le procedure e le modalita' da osservare per la richiesta, la concessione
dei contributi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308;
c) i criteri di priorita' per la concessione dei benefici;
d) la ripartizione, nell' ambito di ciascuno dei settori indicati negli articoli
6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, della quota parte prevista
dai successivi articoli dei fondi assegnati alla Regione, salvo quanto disposto
dall' articolo 17 della presente legge;
e) le procedure per l' esercizio delle funzioni regionali di istruttoria
e di verifica di cui al successivo articolo 15, nonche' le modalita' per
l' utilizzazione degli uffici dei comuni e delle province a norma del precedente
articolo 7.
Art. 9
(Interventi nel settore dell' edilizia ad uso civile)
Per incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento
dei consumi di energia primaria e l' utilizzo delle fonti di energia rinnovabili
nella climatizzazione degli ambienti nel settore dell' edilizia, di cui all'
articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, da attuarsi su edifici e pertinenze
ad uso civile, viene riservato il 70 per cento della quota parte dei fondi
assegnati alla Regione Lazio, di cui alle tabelle 3 e 4, punto 7, della delibera
del CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica) dell' 8 giugno
1983.
Per ciascuna delle tipologie di cui al seguente comma le disponibilita' finanziarie
vengono ripartite con la deliberazione predisposta dall' assessorato ai lavori
pubblici in relazione al carattere privato o pubblico dell' edificio.
Allo scopo di conseguire una economia ottimale nel settore dell' edilizia
la deliberazione predisposta ai sensi dell' articolo 6 della legge n. 30,
del 1982 terra' conto, nella ripartizione di fondi disponibili delle seguenti
due tipologie:
1) edifici a destinazione residenziale;
2) edifici a destinazione sociale.
Nell' ambito della tipologia, edifici a destinazione sociale, la suddetta
deliberazione terra' altresi' conto, nell' individuazione delle priorita',
delle seguenti categorie:
a) edifici destinati ad istituti scolastici;
b) edifici destinati ad ospedali ed a case di cura;
c) edifici destinati ad alberghi ed attrezzature turistiche;
d) edifici destinati ad edifici pubblici;
e) edifici destinati ad attrezzature sportive.
Art. 10
(Interventi nei settori dell' edilizia industriale, artigianale e commerciale)
Per incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il risparmio
energetico nella climatizzazione degli ambienti ad uso industriale, artigianale
e commerciale, ai sensi di quanto disposto all' articolo 6 della legge 29
maggio 1982, n. 308, viene riservato il 20 per cento della quota parte dei
fondi assegnati alla Regione Lazio di cui alle tabelle 3 e 4, punto 7, della
delibera del CIPE (comitato interministeriale programmazione economica) dell'
8 giugno 1983.
Art. 11
(Interventi nel settore dell' edilizia rurale ed agricola)
Per incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il risparmio
energetico nella climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso agricolo,
zootecnico e forestale e per la realizzazione e l' utilizzo di impianti fotovoltaici
e/ o di altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per
edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del
relativo fondo, ai sensi dell' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n.
308, viene riservato il 10 per cento della quota parte dei fondi assegnati
alla Regione Lazio di cui alle tabelle o e 4, punto 7, della delibera del
CIPE (comitato interministeriale programmazione economica) dell' 8 giugno
1983.
Art. 12
(Interventi per il contenimento dei consumi energetici nel settore industriale)
La Regione Lazio, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 8 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, concede contributi in conto interessi per mutui
fino a dieci anni ovvero, in alternativa su richiesta direttamente inoltrata
dall' interessato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento della
spesa preventivata e con il limite di L. 500 milioni, per la realizzazione
di impianti fissi, di sistemi o componenti idonei a contenere i consumi di
energia primaria nel settore industriale.
Le iniziative ammesse al contributo devono conseguire per gli impianti una
economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi
e di energia elettrica, sia per i servizi generali, sia per usi industriali
e/ o di processo.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al primo comma
del presente articolo la Regione stipula una convenzione per disciplinare
i rapporti con gli Istituti di credito a medio termine e altri Istituti autorizzati
ai sensi del terzo comma del punto 7 della delibera del CIPE (comitato interministeriale
per la programmazione economica) dell' 8 giugno 1983.
Per finanziare le iniziative di cui al primo comma del presente articolo,
viene riservato l' 80 per cento della quota parte dei fondi assegnati alla
Regione Lazio, secondo le percentuali fissate dalla tabella 2, allegata alla
delibera del CIPE dell' 8 giugno 1983.
Art. 13
(Interventi per il contenimento di consumi energetici nel settore agricolo)
La Regione Lazio, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 8 della
legge 29 maggio 1982, n. 608, concede contributi in conto interessi per mutui
fino a dieci anni ovvero, in alternativa, su richiesta inoltrata direttamente
dall' interessato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento della
spesa preventivata e, con il limite di L. 500 milioni, per la realizzazione
di impianti idonei a ridurre il consumo di energia primaria Le iniziative
ammesse al contributo devono conseguire per gli impianti una economia non
inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia
elettrica, sia per i servizi generali, sia per gli usi industriali e/ o di
processo.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al primo comma
del presente articola la Regione stipula una convenzione per disciplinare
i rapporti con gli Istituti di credito agrario di miglioramento ai sensi
del terzo comma del punto 7) della delibera del CIPE (comitato interministeriale
per la programmazione economica) dell' 8 giugno 1983.
Per finanziare le iniziative di cui al precedente primo comma, viene riservato
il 20 per cento della quota parte dei fondi assegnati alla Regione Lazio,
secondo le percentuali fissate dalla tabella 2, allegata alla delibera del
CIPE dell' 8 giugno 1983.
Art. 14
(Produzione d' energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo)
Per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende singole, associate
e consortili di impianti per la produzione di energia termica, elettrica
e meccanica da fonti rinnovabili, la Regione, in conformita' con l' articolo
12 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e con le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro dell' agricoltura 16 marzo 1983, concede contributi
in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabili
al 60 per cento per le cooperative; per la parte di spesa non coperta dal
contributo predetto la Regione concorre nel pagamento degli interessi sui
mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito
agrario di miglioramento.
Detto concorso non potra' superare la differenza tra il tasso di riferimento
ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di
credito agrario di miglioramento.
Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo per iniziative
a scala territoriale anche l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio(
ERSAL), le comunita' montane, i comuni ed i consorzi di bonifica.
I progetti relativi ad iniziative di detti enti devono comprendere tutte
le fasi, iniziali e finali, delle tecnologie prescelte al fine di renderle
operanti sino all' utilizzazione finale dell' energia prodotta.
Art. 15
(Funzioni di istruttoria e di verifica)
La funzione istruttoria delle domande intese ad ottenere i contributi per
gli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente
legge, nonche' quella di verifica degli interventi, sono svolte direttamente
dalla Regione tramite le proprie strutture tecnico - amministrative in attesa
del provvedimento legislativo di delega agli enti locali di cui al precedente
articolo 7.
Nel frattempo, a tale scopo, la Regione puo' avvalersi degli uffici e degli
organi tecnici dello Stato, ai sensi dell' articolo 9, quarto comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 308, nonche' degli uffici dei comuni e delle province,
ai sensi dell' articolo 7 della presente legge.
I criteri e le modalita' attuative della presente disposizione saranno definite
con le deliberazioni consiliari di cui all' articolo 8 della presente legge.
Art. 16
(Competenze della Giunta regionale)
La Giunta regionale:
a) propone al Consiglio regionale l' approvazione degli strumenti di intervento
di cui al precedente articolo 2;
b) delibera la concessione dei contributi previsti dalla presente legge;
c) promuove gli opportuni adempimenti per attuare il dispositivo dell' articolo
9, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308;
d) autorizza il proprio Presidente a stipulare le convenzioni di cui all'
articolo 2 della presente legge, nonche' quelle con gli istituti di credito,
di cui ai precedenti articoli 12 e 13 per attuare le disposizioni contenute
nell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308;
e) determina i parametri relativi alle categorie di priorita' di cui alle
deliberazioni consiliari, approvate ai sensi dell' articolo 8 della presente
legge.
La Giunta regionale con propria deliberazione dispone la decadenza e/ o la
revoca del contributo, stabilendo tempi e modi per la restituzione di quanto
percepito, maggiorato degli interessi, qualora si verifichino le condizioni
di seguito specificate;
1) siano stata fornite dal richiedente indicazioni non veritiere;
2) i finanziamenti siano stati utilizzati per finalita' diverse;
3) gli interventi non siano stati attuati nei tempi indicati, senza giustificato
motivo;
4) non siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto per causa imputabile
al soggetto destinatario del finanziamento o suoi aventi causa.
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
Ai sensi dell' articolo 16 della legge 29 maggio 1982, n. 308, i contributi
previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe incentivazioni
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ovvero della Regione
Fermo restando quando disposto dal precedente comma, possono usufruire degli
incentivi previsti dalla presente legge anche i progetti di impianti che
utilizzano fonti rinnovabili di energia che siano integrati e/o complementari
con progetti operativi realizzati in applicazione del regolamento CEE n.
216/ 80 o con progetti di impianti di trattamento di rifiuti in base a processi
di recupero e/ o autoprovvigionamento energetico ai sensi delle vigenti normative
in materia.
Le somme assegnate, preventivamente, per finanziare degli interventi riferiti
alle diverse categorie tipologiche ovvero settori omogenei, relativi ai precedenti
articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e non utilizzate, potranno essere trasferite,
previa autorizzazione del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione
economica) ai sensi dell' articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
con deliberazione della Giunta regionale, ad altre categorie tipologiche
ovvero settori omogenei, nell' ambito dei rispettivi articoli di riferimento.
Le somme non impegnate entro l' esercizio finanziario di competenza sono
conservate tra i residui di stanziamento del solo anno successivo, ai sensi
dell' articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e secondo le modalita'
previste per i fondi, di cui all' articolo 33, primo comma, lettera b), della
legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
Art. 18 (2)
(Stanziamenti di bilancio)
Per l' attuazione degli interventi negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14
della presente legge e' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di complessive
L. 55.058.200.000, che viene iscritta in termini di competenza nei seguenti
capitoli che vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio
per l' anno finanziario 1985, con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
capitolo n. 24101 " Contributi in conto capitale per il contenimento dei
consumi di energia primaria e l' utilizzo delle fonti di energia rinnovabili
nella climatizzazione degli ambienti nel settore dell' edilizia" (articolo
9 della presente legge) L. 31.136.140.000
capitolo n. 24102 " Contributi in conto capitale per la realizzazione di
iniziative volte a favorire il risparmio energetico nella climatizzazione
degli ambienti ad uso industriale, artigianale e commerciale" (articolo 10
della presente legge) L. 896.040.000
capitolo n. 24103 " Contributi in conto capitale per la realizzazione dii
niziative volte a favorire il risparmio energetico nella climatizzazione
degli ambienti adibiti ad uso agricolo, zootecnico e forestale e per la realizzazione
e l' utilizzo di impianti fotovoltaici e/ o di altra fonte rinnovabile per
la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati,
abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo" (articolo 11 della
presente legge) L. 4.448.020.000
capitolo n. 24201 " Contributi in conto interessi per mutui fino a dieci
anni e/ o contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fissi,
di sistemi o componenti idonei a contenere i consumi di energia primaria
nel settore industriale" (articolo
12 della presente legge) L. 8.462.400.000
capitolo n. 24203 " Contributi in conto interessi per mutui fino a dieci
anni e/ o contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fissi,
di sistemi o componenti idonei a contenere i consumi di energia primaria
nel settore agricolo" (articolo
13 della presente legge) L. 2.115.600.000.
Alla copertura dei predetti oneri, corrispondenti alle quote assegnate alla
Regione Lazio con la deliberazione del CIPE (Comitato interministeriale per
la programmazione economica) in data 8 giugno 1983, a valere sulle disponibilita'
di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, si provvede mediante riduzione
per l' importo di L. 55.058.200.000, del capitolo n. 29842, elenco n. 4,
lettera d), dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
1985.
Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 14 della presente
legge la spesa complessiva di L. 4.198.000.000, assegnata con deliberazione
del CIPAA (Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare)
del 24 gennaio e del 9 febbraio 1984, viene iscritta in termini di competenza
al capitolo n. 24301 per L. 3.552 milioni ed al capitolo n. 24302 per L.
646 milioni, istituiti con legge regionale relativa alla variazione di bilancio
1984, in aggiunta agli stanziamenti recati dalla medesima legge.
Per le finalita' previste al penultimo comma dell' articolo 2 della presente
legge e' altresi' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di L. 500 milioni
che viene iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 24500
che viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
1985 con la seguente denominazione: " Spesa concernente la stipula delle
convenzioni di cui all' articolo 15, terzo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 308", mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo
n. 31001 del bilancio del medesimo anno.
Per gli adempimenti di cui all' articolo 3 della presente legge e' autorizzata
altresi' per l' anno 1985 la spesa di L. 600 milioni che viene iscritta,
in termini di competenza e di cassa, nel capitolo n. 24501 che si istituisce
con la seguente denominazione: " Spese per attivita' di informazione e qualificazione
in materia energetica", mediante riduzione di pari importo dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 31001 del medesimo bilancio.
Art. 19
(Dichiarazione d' urgenza)
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della
Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 marzo 1985, n.7
(2) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 72
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli
atti legislativi originari.
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